Da oggi è definitivamente sancito. La vendita di un prodotto assicurativo (sia vita che danni) potrà avvenire solo se corrispondente alle esigenze del Cliente.
Ma come? Non era già così?
No, non proprio. Lo era in teoria a partire dall’entrata in vigore della Direttiva IDD (1 ottobre 2018) visto che lo spirito del nuovo corpo normativo era proprio quello di identificare l’effettivo interesse del Cliente, ma in pratica ciò è mancato per colpa di due commi (5 e 6, art. 58 del reg. Ivass 40).
Forse per un refuso, questi commi consentivano la vendita del prodotto assicurativo anche nel caso di non corrispondenza dello stesso alle richieste ed esigenze del cliente o nell’ipotesi in cui il distributore non fosse in grado di accertarne la corrispondenza (p. es. quando il Cliente dovesse rifiutare di fornire le informazioni).
Ieri, ad esito di una lunga consultazione, è stato pubblicato il Provvedimento 97 che modifica ed integra una parte dei regolamenti esistenti e tra le altre cose, abroga questi due commi, riportando le norme allo spirito originario.
Vero che tale provvedimento entrerà in vigore il 31/3/21, ma quale compliance di compagnia vorrà rischiare una vendita non corrispondente alle esigenze?